Art. 24
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire ai sensi di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi elettronici degli operatori economici.
2. Se non diversamente convenuto dalle due parti o salvo altrimenti disposto nel diritto dell’Unione o nazionale, le informazioni fornite da una parte a un’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.
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