Art. 238 · Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 238

Funzioni del consiglio di amministrazione

Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente e, se del caso, ne rinnova il mandato in conformità dell’. 2.   Il consiglio di amministrazione istituisce il comitato esecutivo entro il 21 settembre 2029. 3.   Il consiglio di amministrazione: a) fornisce gli orientamenti generali delle attività dell’Autorità doganale dell’UE; b) adotta il bilancio annuale dell’Autorità doganale dell’UE ed esercita altre funzioni in relazione a tale bilancio a norma del capo 4; c) valuta, adotta e mette a disposizione del pubblico la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità doganale dell’UE, compresa una panoramica dell’esecuzione dei suoi compiti e dei suoi risultati complessivi nel conseguimento degli obiettivi di politica doganale, e invia la relazione e la sua valutazione entro il 1o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; d) adotta le regole finanziarie applicabili all’Autorità doganale dell’UE a norma dell’; e) adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; f) adotta e mette a disposizione del pubblico le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e pubblica annualmente sul suo sito web una dichiarazione dei membri del consiglio di amministrazione attestante l’assenza di conflitti di interesse; g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze; h) adotta e mette a disposizione del pubblico il suo regolamento interno; i) adotta norme di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («RAA») (40) a norma dell’, paragrafo 2, del suddetto statuto; j) in conformità del paragrafo 4 esercita, nei confronti del personale dell’Autorità doganale dell’UE, i poteri conferiti dallo statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dall’RAA all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); k) adotta le norme che disciplinano il distacco di esperti nazionali presso l’Autorità doganale dell’UE di cui all’, paragrafo 2; l) istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna; m) adotta le norme di sicurezza dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’; n) nomina il direttore esecutivo e, se tale posto è creato, il vicedirettore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico a norma dell’; o) adotta indicatori di prestazione che consentano la valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo; p) nomina i membri del comitato esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico; q) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione e che è soggetto allo statuto e all’RAA ed è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; r) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Autorità doganale dell’UE, tenendo conto delle esigenze dell’attività dell’Autorità stessa e di una sana gestione del bilancio; s) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’; t) stabilisce e adotta il regolamento interno del comitato consultivo doganale; u) istituisce gruppi di lavoro e gruppi di esperti per sostenere l’Autorità doganale dell’UE nell’esecuzione dei suoi compiti e adotta il loro regolamento interno; v) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all’ prima che sia trasmesso alla Commissione per parere; w) tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell’Autorità doganale dell’UE conformemente all’; x) adotta una strategia improntata al miglioramento dell’efficienza e alla realizzazione di sinergie; y) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; z) adotta una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno; za) svolge i compiti di cui all’; zb) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’; zc) adotta i protocolli e le procedure di cui all’; zd) in conformità dell’, paragrafo 5, conferma le decisioni provvisorie adottate dal comitato esecutivo a norma dell’, paragrafo 4; ze) avvia la verifica da parte dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’, paragrafo 6; zf) adotta il quadro di cooperazione con le autorità doganali e le altre autorità o organi a livello dell’Unione o a livello nazionale, di cui all’, paragrafo 3. 4.   Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell’ dello statuto, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto e sull’ dell’RAA, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 5.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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