Art. 237 · Riunioni del consiglio di amministrazione

Art. 237

Riunioni del consiglio di amministrazione

Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Inoltre, se il comitato esecutivo ha adottato una decisione provvisoria a norma dell’, paragrafo 4, il consiglio di amministrazione si riunisce entro il termine stabilito nell’, paragrafo 5. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, su base ad hoc, qualsiasi persona, senza diritto di voto, il cui parere sia pertinente per la discussione. 5.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno del consiglio di amministrazione. 6.   Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all’ordine del giorno di una riunione, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Ciò lascia impregiudicato il diritto del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri di essere rappresentati da un supplente. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione. 7.   L’Autorità doganale dell’UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
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