Art. 228 · Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi

Art. 228

Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi

Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi 1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell’Autorità doganale dell’UE, può adottare atti di esecuzione per attivare le azioni e le disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi. Tali atti di esecuzione: a) tengono conto dei protocolli e delle procedure di cui all’; b) individuano le misure e le disposizioni specifiche necessarie per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi; c) stabiliscono la durata delle misure e delle disposizioni da applicare e le condizioni pertinenti per la loro proroga e disattivazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafi 4 e 5. 2.   In caso di crisi, l’Autorità doganale dell’UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi. Le competenze, i settori di competenza e la composizione della cellula di risposta alle crisi sono determinati all’atto della sua istituzione, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all’, nonché della natura e della portata della crisi. La Commissione può sostenere l’Autorità doganale dell’UE nella fase di pianificazione e nell’istituzione di tale cellula di risposta alle crisi. Quest’ultima è finanziata dagli stanziamenti di bilancio assegnati all’Autorità doganale dell’UE. 3.   Le autorità doganali attuano e applicano le misure e le disposizioni attivate a norma del presente articolo e riferiscono all’Autorità doganale dell’UE in merito alla loro attuazione e applicazione. L’ambito, il formato e la frequenza delle comunicazioni sono stabiliti dall’Autorità doganale dell’UE in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto della natura della crisi e delle misure applicate. 4.   L’Autorità doganale dell’UE coordina e controlla l’attuazione delle misure e delle disposizioni di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità doganali. Valuta l’efficacia della loro attuazione tenendo conto, tra l’altro, delle comunicazioni delle autorità doganali di cui al paragrafo 3 e riferisce i risultati di tale valutazione alla Commissione e alle autorità doganali.
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