Art. 222 · Procedura di rimborso e sgravio

Art. 222

Procedura di rimborso e sgravio

Procedura di rimborso e sgravio 1.   Le domande di rimborso o di sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’ sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti: a) in caso di importi di dazi all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; c) in caso di invalidamento dei dati o della dichiarazione doganale in base alla quale le merci sono state svincolate, entro un anno dalla data di invalidamento di tali dati o di tale dichiarazione doganale, salvo diversamente specificato nelle norme applicabili all’invalidamento. Il termine di cui al primo comma, lettere a) e b), è prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore. 2.   Se non sono in grado di procedere al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sulla base dei motivi addotti, le autorità doganali sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all’. 3.   Se è stato presentato un ricorso, a norma dell’, avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo nonché l’esame delle domande di rimborso e di sgravio e i termini corrispondenti sono sospesi a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento. 4.   Se un’autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente all’ o 221, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alle modalità di informazione della Commissione stessa a norma del paragrafo 4 del presente articolo e le informazioni da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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