Art. 221
Equità
Equità
1. In casi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e agli , le autorità doganali procedono, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, il debitore non avrebbe subito un pregiudizio derivante dalla riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.
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