Art. 217 · Rimborso e sgravio

Art. 217

Rimborso e sgravio

Rimborso e sgravio 1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi: a) gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione erano stati applicati in eccesso; b) le merci erano difettose o non conformi alle clausole del contratto; c) si è verificato un errore da parte delle autorità competenti; d) equità; e) i dati in base ai quali è stata accertata l’obbligazione doganale sono stati invalidati per le merci corrispondenti o, se del caso, la dichiarazione doganale è stata invalidata. 2.   Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio di un importo inferiore solo su richiesta della persona interessata. 3.   Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell’ o 221, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi: a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell’inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti; b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell’; c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un’inchiesta dell’Unione effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 o sulla base di un altro atto giuridico dell’Unione o di un accordo concluso dall’Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste dell’Unione; d) se l’importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari. 4.   L’obbligo di trasmettere il fascicolo di cui al paragrafo 3 non si applica se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili o se alla Commissione è già sottoposto un tale caso. 5.   Se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’, paragrafo 1, che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma dell’ o 221, e ciò rientra nelle loro competenze, procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio. 6.   Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta a una frode da parte del debitore. 7.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate solo se queste rimborsano un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione senza indebito ritardo dopo aver scoperto che l’importo è rimborsabile. Se le autorità doganali omettono di rimborsare tale importo senza indebito ritardo e il debitore avvia una procedura volta a ottenere il rimborso, gli interessi sono versati per il periodo compreso tra la data di pagamento di tali dazi e la data del loro rimborso. Inoltre è versato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla data della sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali. Detto interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’. 8.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria, purché questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’, paragrafo 1, e gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo, sono rimborsati. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiornando la soglia ivi stabilita per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze economiche. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme alle quali essa deve conformarsi al momento dell’adozione di una decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, in particolare, in merito a quanto segue: a) le condizioni per l’accettazione del fascicolo; b) il termine per l’adozione di una decisione e la sospensione di tale termine; c) la comunicazione, prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona interessata, relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione; d) la notifica della decisione; e) le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 12.   La Commissione adotta un atto di esecuzione, sotto forma di decisione, che autorizza il rimborso o lo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono stati soddisfatti i requisiti di tale paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Nei casi in cui il parere del comitato di cui all’, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l’, paragrafo 6.
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