Art. 214
Altre opzioni di pagamento
Altre opzioni di pagamento
1. Le autorità doganali possono concedere al debitore opzioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento («altre opzioni di pagamento») purché sia costituita una garanzia.
2. La concessione di altre opzioni di pagamento a norma del paragrafo 1 comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l’euro il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione dalla pertinente banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno di tale mese sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.
3. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che chiedere una garanzia o applicare un interesse di credito provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l’importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 4 del presente articolo aggiornando la soglia ivi stabilita per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze economiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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