Art. 212
Dilazione di pagamento
Dilazione di pagamento
1. Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e a condizione che fornisca una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti secondo le seguenti modalità:
a)
singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 6;
b)
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’, paragrafo 1, durante un periodo stabilito dalle autorità doganali e che non può superare 31 giorni; oppure
c)
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’, paragrafo 3.
2. A condizione che fornisca una garanzia, un operatore economico di fiducia e certificato può dilazionare il pagamento dei dazi dovuti globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’, paragrafo 2.
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