Art. 211
Pagamento
Pagamento
1. Il pagamento è effettuato con qualsiasi mezzo di pagamento avente l’effetto di esdebitazione, anche mediante compensazione, conformemente al diritto nazionale.
2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3. Il debitore può pagare, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti prima della scadenza del periodo concessogli per effettuare il pagamento.
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