Art. 21
Conversione valutaria
Conversione valutaria
1. Le autorità competenti pubblicano, se del caso anche rendendolo disponibile online, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per uno dei seguenti motivi:
a)
i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui è determinato il valore in dogana;
b)
il valore dell’euro nelle valute nazionali è richiesto al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, anche laddove sia richiesto per l’applicazione delle soglie di valore stabilite nella tariffa doganale comune.
2. Quando la conversione valutaria è necessaria per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla conversione valutaria ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-21