Art. 209
Conferimento delle competenze di esecuzione
Conferimento delle competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un’obbligazione doganale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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