Art. 206 · Prescrizione dell’obbligazione doganale

Art. 206

Prescrizione dell’obbligazione doganale

Prescrizione dell’obbligazione doganale 1.   Le autorità doganali dispongono di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale per notificarla al debitore. Alla scadenza di tale termine l’obbligazione doganale è ritenuta caduta in prescrizione. 2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che, nel momento in cui è stato commesso, poteva essere perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a un minimo di cinque anni e a un massimo di 10 anni conformemente al diritto nazionale. 3.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi qualora: a) sia presentato un ricorso a norma dell’ per il periodo che va dalla data in cui è presentato il ricorso fino alla fine del relativo procedimento; b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale per il periodo che va dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio parere; oppure c) la notifica dell’obbligazione doganale sia rinviata a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma. 4.   Quando l’obbligazione doganale è ripristinata a norma dell’, paragrafo 8, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’, fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-206