Art. 205 · Notifica dell’obbligazione doganale

Art. 205

Notifica dell’obbligazione doganale

Notifica dell’obbligazione doganale 1.   L’autorità doganale notifica l’obbligazione doganale al debitore nel luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell’. 2.   Se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo calcolato sulla base dei dati forniti o messi a disposizione dall’importatore o dall’esportatore, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali costituisce la notifica dell’obbligazione doganale all’importatore o all’esportatore. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non è effettuata in alcuno dei casi seguenti: a) in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria; b) l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione adottata a norma dell’; c) la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale. 4.   Se hanno l’obbligo di notificare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti a norma del paragrafo 1, le autorità doganali notificano l’obbligazione doganale al debitore quando sono in grado di determinare tale importo e adottano una decisione al riguardo. Tuttavia, qualora siano informate dalle autorità dell’Unione o nazionali competenti del fatto che la notifica dell’obbligazione doganale arrecherebbe pregiudizio a indagini penali nello Stato membro delle autorità doganali o in un altro Stato membro, le autorità doganali possono rinviare tale notifica fino a quando non arrechi più pregiudizio a dette indagini. 5.   Un operatore economico di fiducia e certificato può calcolare, per conto delle autorità doganali, l’obbligazione doganale corrispondente all’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci che ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e può comunicare alle autorità doganali tale obbligazione doganale corredata di una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica merce entro cinque giorni dalla scadenza di detto periodo. Al ricevimento di tale comunicazione, si presume che le autorità doganali abbiano notificato l’obbligazione doganale. 6.   Un importatore per le vendite a distanza che abbia scelto di avvalersi del regime IOSS e che abbia lo status di operatore economico di fiducia e certificato modifica o invalida, nella comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le informazioni fornite in conformità dell’, paragrafo 3, nel caso in cui le merci da lui vendute siano restituite al deposito doganale per le vendite a distanza, all’indirizzo dello speditore iniziale o a un altro indirizzo al di fuori del territorio doganale dell’Unione nel corso del periodo cui fa riferimento tale comunicazione. L’importatore per le vendite a distanza fornisce o mette a disposizione la prova dell’arrivo al deposito doganale o la prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. 7.   Fino al 28 febbraio 2034, se è stata presentata una dichiarazione doganale le autorità doganali possono autorizzare, sempre che il pagamento sia stato garantito, che l’obbligazione doganale corrispondente all’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito sia notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i 31 giorni. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo: a) i casi di cui al paragrafo 3 in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica dell’obbligazione doganale; b) le informazioni che l’operatore economico di fiducia e certificato e l’importatore per le vendite a distanza devono fornire nella comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo.
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