Art. 204
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
1. L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è determinato dalle autorità doganali responsabili per il luogo in cui l’obbligazione è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell’. Ai fini di tale determinazione, le autorità doganali tengono conto dei dati forniti o messi a disposizione.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 28 febbraio 2034, se è stata presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti stabilito nella dichiarazione doganale, fatti salvi i controlli a posteriori. Se non concordano con tale importo, le autorità doganali determinano l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.
3. Se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato per eccesso o per difetto.
Se l’importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.
Uno Stato membro la cui moneta non è l’euro può:
a)
applicare, mutatis mutandis, il secondo comma; oppure
b)
derogare al secondo comma, purché le sue norme relative all’arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al tale comma.
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