Art. 20 · Oneri, costi e tassa di gestione dell’Unione

Art. 20

Oneri, costi e tassa di gestione dell’Unione

Oneri, costi e tassa di gestione dell’Unione 1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o per qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali riscuotono una tassa di gestione dell’Unione di un importo fisso per articolo per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza. 3.   L’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui al paragrafo 2 corrisponde ai costi approssimativi dei servizi di cui a tale paragrafo. Tali costi comprendono almeno i costi della verifica dei dati, dell’esecuzione dell’analisi dei rischi, dell’infrastruttura pertinente e dei controlli, compresi i servizi resi dall’Autorità doganale dell’UE. 4.   L’importo di cui al paragrafo 2 è inferiore se l’oggetto dell’immissione in libera pratica è costituito da merci vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per le vendite a distanza. 5.   Al momento del pagamento dell’obbligazione doganale, il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione paga la tassa di gestione dell’Unione almeno una volta al mese alle autorità doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci. In assenza di un’obbligazione doganale, la persona che sarebbe stata considerata debitore in caso di obbligazione doganale è considerata debitore della tassa di gestione dell’Unione. Per quanto riguarda le questioni per le quali non sono stabilite norme specifiche nel presente articolo o a norma dello stesso, le disposizioni in materia di obbligazione doganale si applicano mutatis mutandis alla tassa di gestione dell’Unione. 6.   La tassa di gestione dell’Unione non è rimborsabile. 7.   Entro il 30 giugno 2028, in conformità dell’, paragrafo 2, la Commissione fornisce una soluzione informatica adeguata a livello dell’Unione ai fini del calcolo della tassa di gestione dell’Unione. 8.   La Commissione elabora ogni due anni una relazione per valutare i costi approssimativi dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3. 9.   Gli Stati membri possono stabilire e applicare oneri o recuperare costi per servizi specifici diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’ o alla fornitura di informazioni a norma dell’; c) l’esame delle merci o il prelievo di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente articolo stabilendo l’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 11.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono la procedura di riscossione della tassa di gestione dell’Unione presso l’operatore economico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-20