Art. 2 · Missione delle autorità doganali

Art. 2

Missione delle autorità doganali

Missione delle autorità doganali Con l’obiettivo di favorire l’azione congiunta dell’unione doganale, conseguire un’attuazione uniforme della normativa doganale, comprese norme armonizzate in materia di controlli doganali, e consentire il buon funzionamento del mercato interno, la missione delle autorità doganali è tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri attraverso la riscossione efficace dei dazi doganali e di altri oneri e la lotta contro le frodi, agevolare le attività commerciali legittime, contribuire al commercio equo e alla sicurezza della catena di approvvigionamento nel suo complesso e combattere il commercio illecito. Le autorità doganali contribuiscono inoltre a garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e la protezione della salute e della vita umana, animale e vegetale, dei consumatori e dell’ambiente, nonché di altri interessi pubblici tutelati da altre normative applicate dalle autorità doganali nell’ambito delle loro competenze e, se del caso, in stretta collaborazione con altre autorità competenti.
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