Art. 198 · Scelta della garanzia

Art. 198

Scelta della garanzia

Scelta della garanzia La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione. Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
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