Art. 197 · Costituzione di una garanzia

Art. 197

Costituzione di una garanzia

Costituzione di una garanzia 1.   La garanzia può essere costituita esclusivamente in una delle forme seguenti: a) qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; b) un impegno assunto da un fideiussore; o c) in altre forme, a condizione che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. 2.   Una garanzia sotto forma di qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali è costituita conformemente al diritto dello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta. Le autorità doganali non sono tenute a pagare gli interessi su tale mezzo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
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