Art. 195 · Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria

Art. 195

Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria

Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria 1.   Quando le autorità doganali sono tenute ad esigere una garanzia e possono stabilire l’importo preciso dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso. Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che potrebbero sorgere. 2.   Fatto salvo l’, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a obbligazioni doganali e altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente alle obbligazioni doganali e degli altri oneri in questione.
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