Art. 195
Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria
Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria
1. Quando le autorità doganali sono tenute ad esigere una garanzia e possono stabilire l’importo preciso dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso.
Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che potrebbero sorgere.
2. Fatto salvo l’, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a obbligazioni doganali e altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente alle obbligazioni doganali e degli altri oneri in questione.
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