Art. 194
Disposizioni generali
Disposizioni generali
1. Salvo diverse disposizioni, il presente capo si applica alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte («obbligazione doganale esistente») e alle garanzie richieste nel caso in cui possa sorgere un’obbligazione doganale («obbligazione doganale potenziale»).
2. Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci qualora la garanzia:
a)
sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; o
b)
possa essere usata in più Stati membri.
Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale dell’Unione ai fini per i quali è costituita.
Se è legata alle attività del debitore in uno Stato membro, la garanzia copre almeno l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.
3. La garanzia è costituita dal debitore o da una persona che potrebbe diventare debitrice o, se le autorità doganali lo consentono, da qualsiasi altra persona.
4. Fatto salvo l’, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche.
La garanzia costituita per merci specifiche si applica all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri relativi a tali merci, indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite o rese disponibili per tali merci siano corrette.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni o regimi doganali.
6. Le autorità doganali controllano la garanzia.
7. Non è richiesta una garanzia:
a)
agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche;
b)
in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
c)
in caso di merci trasportate mediante un’installazione di trasporto fissa;
d)
in casi specifici stabiliti nella normativa doganale, in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea; e
e)
in caso di merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti dell’Unione o tra aeroporti dell’Unione.
8. Le autorità doganali possono dispensare dal requisito della garanzia se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da garantire non supera una determinata soglia.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 7, lettera d), del presente articolo, e fissando la soglia per la dispensa dai requisiti della costituzione di una garanzia di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di costituzione e controllo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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