Art. 193 · Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale

Art. 193

Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale

Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale 1.   L’obbligazione doganale sorge: a) nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera d), punto ii), nel luogo in cui si trovano le merci; b) nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), nel luogo in cui le merci devono essere fornite; c) nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), nel luogo in cui è stabilito il dichiarante autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato; d) nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), nello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato. In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si è verificato il fatto che la fa sorgere. Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali hanno determinato che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale. 2.   Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto e il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale non può essere determinato a norma del paragrafo 1, secondo o terzo comma, entro un termine stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea. 3.   Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima. 4.   Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ o 188 in un altro Stato membro e l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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