Art. 187
Esportazione e perfezionamento passivo
Esportazione e perfezionamento passivo
1. Nel momento in cui l’esportatore notifica la disponibilità delle merci in conformità dell’, paragrafo 1, sorge un’obbligazione doganale all’esportazione per il vincolo delle merci al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo.
2. In deroga al paragrafo 1, l’obbligazione doganale sorge:
a)
allo svincolo delle merci, qualora si applichi l’, paragrafo 5;
b)
all’accettazione della dichiarazione doganale, se del caso, fino al 28 febbraio 2034.
3. L’esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale.
4. Quando le informazioni fornite per il vincolo delle merci al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’esportazione, la persona che ha fornito tali informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.
Storico versioni
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