Art. 184 · Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

Art. 184

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie 1.   Al momento dello svincolo dei prodotti per la riesportazione sorge un’obbligazione doganale se: a) un regime preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi prevede che il trattamento tariffario preferenziale dei prodotti originari dell’Unione richieda che le merci non originarie utilizzate nella loro fabbricazione siano soggette al pagamento dei dazi all’importazione; e b) per tali prodotti sia stata rilasciata o compilata una prova dell’origine. 2.   L’obbligazione doganale è calcolata come l’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione che sarebbe sorta se le merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti da riesportare fossero state immesse in libera pratica alla stessa data. 3.   L’esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale.
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