Art. 183 · Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

Art. 183

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea 1.   Quando l’importatore notifica la disponibilità delle merci in conformità dell’, paragrafo 1, sorge un’obbligazione doganale all’importazione per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica o al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o al regime di uso finale. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’obbligazione doganale sorge: a) allo svincolo delle merci, qualora si applichi l’, paragrafo 5; b) all’accettazione della dichiarazione doganale, se del caso, fino al 28 febbraio 2034; c) all’accettazione del pagamento da parte della persona che ha scelto di avvalersi del regime IOSS. 3.   L’importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale. 4.   Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice. 5.   Fino al 28 febbraio 2034, in caso di presentazione di una dichiarazione doganale il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce.
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