Art. 18 · Diritto di ricorso

Art. 18

Diritto di ricorso

Diritto di ricorso 1.   Una persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione presa dalle autorità doganali in materia di applicazione della normativa doganale, purché la decisione la riguardi direttamente e individualmente. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che abbia chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’abbia ottenuta entro i termini di cui all’, paragrafo 3. 2.   È possibile esperire il ricorso in almeno due fasi: a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dallo Stato membro interessato; b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, a seconda del diritto nazionale dello Stato membro interessato. 3.   Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.
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