Art. 179 · Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Art. 179

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana 1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell’, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se lo richiede l’importatore o, se del caso, il dichiarante. 2.   Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 è: a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; o d) il valore calcolato, eguale alla somma: i) del costo o del valore dei materiali e delle operazioni di fabbricazione o di altra trasformazione cui si ricorre nella produzione delle merci importate; ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori nel paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione; iii) del costo o del valore degli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera e). 3.   Il valore in dogana, se non può essere determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: a) dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; b) dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; e c) del presente capo. 4.   Nel caso delle vendite a distanza, se l’importatore non dissipa i ragionevoli dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti il prezzo totale effettivamente pagato o da pagare di cui all’, paragrafo 1, le autorità doganali possono utilizzare il metodo secondario di valutazione appropriato per rideterminare il valore in dogana di tali merci. Ciò non pregiudica la possibilità per l’importatore di fornire le informazioni necessarie, entro un termine ragionevole, a giustificazione del fatto che il valore in dogana può essere determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-179