Art. 178
Semplificazioni
Semplificazioni
1. Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale o alla data in cui i dati devono essere a disposizione delle autorità doganali:
a)
gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all’, paragrafo 2; e
b)
gli importi di cui agli .
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Procelex:32026R2108#art-178