Art. 170 · Prova dell’origine non preferenziale

Art. 170

Prova dell’origine non preferenziale

Prova dell’origine non preferenziale 1.   Se l’importatore ha indicato l’origine delle merci ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere che fornisca una prova dell’origine di tali merci. 2.   Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di altri atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova supplementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dal pertinente atto giuridico dell’Unione. 3.   Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l’origine delle merci può essere rilasciato nell’Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui tali merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova dell’origine delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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