Art. 168
Origine non preferenziale
Origine non preferenziale
Le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci di cui agli sono utilizzate ai fini dell’applicazione:
a)
della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e);
b)
delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci; e
c)
delle altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-168