Art. 167 · Classificazione tariffaria delle merci

Art. 167

Classificazione tariffaria delle merci

Classificazione tariffaria delle merci 1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate. 2.   Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da atti giuridici dell’Unione e che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate. 3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che determinano la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
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