Art. 166
Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale
Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale
1. I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.
Le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.
2. La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
a)
la nomenclatura combinata;
b)
qualsiasi altra nomenclatura che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici per l’applicazione di misure tariffarie nell’ambito degli scambi di merci;
c)
i dazi doganali convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
d)
le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
e)
le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
f)
le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi doganali su talune merci;
g)
il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a motivo della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
h)
le altre misure previste dagli atti giuridici dell’Unione in materia di politica agricola, politica commerciale o altri settori che si basano sulla classificazione tariffaria delle merci, in particolare i dazi antidumping provvisori o definitivi, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia.
3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), tali misure possono essere applicate in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), possono essere applicate retroattivamente, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal presente regolamento e che:
a)
per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), esse prevedano tale applicazione retroattiva;
b)
per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera d), anche il paese terzo o il gruppo di paesi terzi preveda tale applicazione retroattiva.
4. Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h) di tale paragrafo è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari o altri contingenti tale applicazione o esenzione cessa non appena è raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.
Per i massimali tariffari l’applicazione di tali misure cessa in virtù di un atto giuridico dell’Unione.
5. La Commissione può sottoporre a sorveglianza doganale l’immissione in libera pratica, l’esportazione e il vincolo a determinati regimi speciali di merci ai fini di cui all’, paragrafo 4.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e dei massimali tariffari di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la gestione della sorveglianza doganale di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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Procelex:32026R2108#art-166