Art. 164
Sistema degli scambi standard
Sistema degli scambi standard
1. Nel quadro del sistema degli scambi standard un prodotto importato («prodotto di sostituzione») può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.
2. Su richiesta, le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se fossero state sottoposte a riparazione.
4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.
Tuttavia, le autorità doganali dispensano da tale requisito se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base a un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione.
5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
Storico versioni
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