Art. 163
Merci riparate o modificate nell’ambito di accordi internazionali
Merci riparate o modificate nell’ambito di accordi internazionali
1. L’esenzione totale dai dazi all’importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:
a)
tali merci sono state riparate o modificate in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione; e
b)
le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione stabilite nell’accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all’ e ai prodotti di sostituzione di cui agli .
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