Art. 161 · Ambito di applicazione

Art. 161

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi altra persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione, purché le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al perfezionamento passivo sono le seguenti: a) un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’ e del presente articolo; b) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; c) i dazi all’esportazione o gli altri oneri dovuti sono stati pagati o sono garantiti; e d) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Le autorità doganali non concedono l’autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo per le seguenti merci unionali: a) merci la cui esportazione dà luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all’importazione; b) merci che, prima della loro esportazione, sono state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazi ridotti a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione; c) merci per le quali è concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario a causa della loro esportazione. 4.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono concedere una proroga ragionevole di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
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