Art. 16 · Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti

Art. 16

Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti

Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti 1.   Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza: a) dell’adozione di una modifica delle nomenclature di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b); o b) dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 4. In tali casi le decisioni ITV cessano di essere valide con effetto con effetto dalla data dell’applicazione della modifica o delle misure. 2.   Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’, paragrafo 3: a) se non è più conforme al diritto dell’Unione a seguito dell’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante o della conclusione da parte dell’Unione di un accordo che diventa applicabile nell’Unione con effetto dalla data di applicazione di detto atto o accordo; o b) se non è più compatibile con l’accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell’origine delle merci per garantire l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione di tale accordo con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’, paragrafo 3: a) se non è più conforme al diritto dell’Unione a seguito dell’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante: dalla data di applicazione dell’atto; o b) se non è più compatibile con l’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (31) o con le decisioni adottate ai fini dell’interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana: dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   La cessazione della validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti non ha effetto retroattivo. 5.   In deroga all’, paragrafo 7, e all’, le autorità doganali annullano le decisioni relative a informazioni vincolanti solo se sono basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti. 6.   Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti a norma dell’, paragrafo 7, e dell’. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione. 7.   Le decisioni relative alle informazioni vincolanti non sono modificabili. 8.   Le autorità doganali revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di una delle seguenti circostanze: a) l’adozione di note esplicative di cui all’, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (32), nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto alla data della pubblicazione delle note esplicative nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) la pronuncia di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; c) l’adozione di decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci adottati dall’organizzazione istituita dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto dalla data di pubblicazione della relativa comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 9.   Le decisioni IVO e IVVD sono revocate se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 10.   Laddove una decisione relativa a informazioni vincolanti cessi di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 o 3, oppure è revocata a norma del paragrafo 6, 8 o 9, la decisione può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare. Il periodo di uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione relativa a informazioni vincolanti. Tuttavia una misura di cui all’, paragrafo 4, all’ o all’ può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, è presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Per beneficiare dell’uso esteso di una decisione relativa a informazioni vincolanti, il destinatario di tale decisione presenta una domanda alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri in cui le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all’uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione. 11.   La Commissione comunica alle autorità doganali se: a) l’adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa per le merci di cui la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine o la determinazione del valore in dogana non è assicurata; o b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata. 12.   La Commissione può adottare atti di esecuzione sotto forma di decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare una decisione ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine delle merci o del valore in dogana. Prima di adottare tale decisione la Commissione comunica i motivi sui quali intende basare la propria decisione al destinatario della decisione ITV, IVO o IVVD, che ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista entro il termine indicato dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritenga che l’abbia ricevuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo, anche per quanto riguarda la comunicazione alle persone interessate dei motivi sui quali la Commissione intende basare le proprie decisioni e il termine entro il quale tali persone possono esprimere il proprio parere. 14.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per: a) utilizzare una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo; b) informare le autorità doganali conformemente al paragrafo 11 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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