Art. 156
Regime di uso finale
Regime di uso finale
1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazi ridotti previsti da atti giuridici dell’Unione, a condizione che l’importatore vincoli le merci a un uso particolare.
2. Le condizioni per vincolare le merci al regime di uso finale sono le seguenti:
a)
un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’ e del presente articolo;
b)
i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione;
c)
tutti i dazi all’importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono stati pagati o sono garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario;
d)
le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale; e
e)
le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Quando le merci si trovano in una fase di produzione che dal punto di vista dell’efficacia sotto il profilo dei costi porterebbe solo all’uso finale previsto, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione le condizioni che le merci devono rispettare perché si ritenga che siano state utilizzate ai fini stabiliti negli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono l’esenzione dai dazi o i dazi ridotti.
4. Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti negli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono l’esenzione dai dazi o dazi ridotti.
5. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’ si applica al regime di uso finale.
6. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l’uso finale previsto e le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale.
7. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di uso finale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-156