Art. 155 · Importo dei dazi all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

Art. 155

Importo dei dazi all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

Importo dei dazi all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo dei dazi all’importazione che sarebbero stati dovuti per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea. Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione. 2.   L’importo totale dei dazi all’importazione dovuti in conformità del paragrafo 1 non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.
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