Art. 153 · Ambito di applicazione

Art. 153

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Nel quadro del regime di ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a un uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette: a) ad altri oneri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; b) a misure di politica commerciale diverse da quelle che vietano l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dallo stesso. 2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci non sono destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto; b) è possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando: i) tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito a un’utilizzazione abusiva del regime; oppure, ii) nel caso di cui all’, è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti; c) ove richiesto, un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’ e del presente articolo; d) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; e) sono soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione stabiliti nella normativa doganale; f) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale; e g) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando l’uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) specificando i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare merci al regime di ammissione temporanea, di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo; c) stabilendo i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.
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