Art. 153
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Nel quadro del regime di ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a un uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette:
a)
ad altri oneri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;
b)
a misure di politica commerciale diverse da quelle che vietano l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dallo stesso.
2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le merci non sono destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto;
b)
è possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando:
i)
tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito a un’utilizzazione abusiva del regime; oppure,
ii)
nel caso di cui all’, è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
c)
ove richiesto, un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’ e del presente articolo;
d)
i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione;
e)
sono soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione stabiliti nella normativa doganale;
f)
le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale; e
g)
le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento:
a)
determinando l’uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
specificando i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare merci al regime di ammissione temporanea, di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo;
c)
stabilendo i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-153