Art. 152
Posizione doganale
Posizione doganale
1. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:
a)
merci unionali introdotte in una zona franca;
b)
merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca;
c)
merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca.
2. Se delle merci sono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali non sia stata dimostrata.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dei dazi all’esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, tali merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che non hanno la posizione doganale di merci unionali.
Storico versioni
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