Art. 151
Svincolo delle merci da una zona franca
Svincolo delle merci da una zona franca
1. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio.
2. Gli si applicano alle merci fatte uscire da una zona franca e introdotte in altre parti del territorio doganale dell’Unione.
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