Art. 149
Costruzioni e attività nelle zone franche
Costruzioni e attività nelle zone franche
1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3. Le autorità doganali possono vietare o limitare le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione, delle esigenze di vigilanza doganale o dei requisiti in materia di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di conformità alle disposizioni doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-149