Art. 148
Determinazione delle zone franche
Determinazione delle zone franche
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i suoi punti di entrata e di uscita.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità doganale dell’UE informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.
3. Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
4. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
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