Art. 148 · Determinazione delle zone franche

Art. 148

Determinazione delle zone franche

Determinazione delle zone franche 1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i suoi punti di entrata e di uscita. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità doganale dell’UE informazioni sulle rispettive zone franche esistenti. 3.   Le zone franche sono intercluse. Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale. 4.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-148