Art. 144 · Magazzinaggio nei depositi doganali

Art. 144

Magazzinaggio nei depositi doganali

Magazzinaggio nei depositi doganali 1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza («depositi doganali»). 2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi importatore per il deposito doganale di merci («deposito doganale pubblico») oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale («deposito doganale privato»). 3.   Le merci vincolate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne in casi di forza maggiore, tale rimozione è soggetta all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali.
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