Art. 142 · Ambito di applicazione

Art. 142

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Nel quadro di un regime di deposito, le merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell’Unione senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione; b) ad altri oneri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; c) alle misure di politica commerciale diverse da quelle che vietino l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o la loro uscita dallo stesso. 2.   Le condizioni per vincolare le merci a un regime di deposito sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; b) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; c) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime. 3.   Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione. 4.   Quando risponda a un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono autorizzare l’entrata, il magazzinaggio, la circolazione, l’utilizzazione, la trasformazione o il consumo di merci unionali in un deposito doganale o in una zona franca. In questi casi tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci a un regime di deposito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o al regime di zona franca di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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