Art. 141 · Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno

Art. 141

Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno

Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno 1.   Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un paese terzo, sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) tale possibilità è prevista da un accordo internazionale; b) il trasporto attraverso tale paese terzo si effettua in base a un documento di trasporto unico emesso nel territorio doganale dell’Unione. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell’Unione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di vigilanza doganale delle merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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