Art. 139
Destinatario autorizzato e speditore autorizzato a fini TIR
Destinatario autorizzato e speditore autorizzato a fini TIR
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona («destinatario autorizzato») a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso ai sensi dell’, lettera d), della convenzione TIR.
2. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona («speditore autorizzato») a spedire le merci destinate a essere messe in circolazione conformemente alla convenzione TIR da un luogo autorizzato. in modo che il regime abbia avvio ai sensi dell’, lettera c), della convenzione TIR.
A tal fine, lo speditore autorizzato è autorizzato a utilizzare sigilli di modello speciale di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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