Art. 136
Transito interno
Transito interno
1. Nel quadro del regime di transito interno, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando il territorio di un paese terzo senza che muti la loro posizione doganale.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a)
in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
b)
conformemente alla convenzione TIR;
c)
conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
d)
in base al formulario NATO 302 o al formulario UE 302;
e)
nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, qualora le merci siano trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità di tali atti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’applicazione del paragrafo 2, lettere da b) a e) del presente articolo, nel territorio doganale dell’Unione, tenendo conto delle esigenze dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-136