Art. 135 · Transito esterno

Art. 135

Transito esterno

Transito esterno 1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia; b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o la loro uscita dallo stesso. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno. 3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale esterno; b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che: i) sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell’Unione; ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione con attraversamento del territorio di un paese terzo; c) conformemente alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA), o alla convenzione relativa all’ammissione temporanea, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) (39), quando vi è un movimento di transito; d) in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o al formulario UE 302; e) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, qualora le merci siano trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità di tali atti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 2 del presente articolo in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’applicazione del paragrafo 3, lettere da b) a e), del presente articolo nel territorio doganale dell’Unione, tenendo conto delle esigenze dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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