Art. 131 · Movimenti delle merci

Art. 131

Movimenti delle merci

Movimenti delle merci 1.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, gli importatori, gli esportatori, i titolari dell’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci e le persone alle quali sono stati trasferiti diritti e obblighi a norma dell’ possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca tra una località e l’altra del territorio doganale dell’Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici in cui le merci possono essere fatte circolare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e di fissare le condizioni alle quali ciò è consentito. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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